PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Natura giuridica dei partiti politici).

      1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
      2. Al fine di assicurare il carattere democratico dell'ordinamento interno dei partiti politici in conformità ai princìpi di cui all'articolo 49 della Costituzione, lo statuto di ogni partito politico deve indicare:

          a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione;

          b) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito politico;

          c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre possibile a ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

          d) le modalità per assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi;

          e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al partito politico;

          f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad adottarle e le relative procedure di ricorso;

          g) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito politico;

          h) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle diverse votazioni previste

 

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dallo statuto, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.

      3. Lo statuto disciplina, altresì, le modalità con cui procedere all'adozione delle norme integrative e modificative dello statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge.
      4. Lo statuto e le sue eventuali modificazioni devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data di iscrizione del partito politico nel registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle citate modificazioni. Per la pubblicazione del bilancio annuale della relativa delibera della sezione di controllo sulle associazioni private dotate di personalità giuridica che godono di finanziamenti pubblici della Corte dei conti, istituita ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.
      5. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello statuto, delle sue eventuali modificazioni e del bilancio annuale è condizione per accedere ai finanziamenti, ai rimborsi, alle agevolazioni, alle esenzioni e a qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente in materia.
      6. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti politici si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 2.
(Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici nonché per le spese relative a campagne referendarie).

      1. È attribuito ai partiti politici, dotati di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1, un rimborso in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali per le elezioni, comprese quelle suppletive, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei

 

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consigli regionali, nonché, per la regione Trentino-Alto Adige, dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai soggetti promotori di referendum ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione è attribuito un rimborso in relazione alle spese sostenute per la promozione del referendum stesso.
      2. Il rimborso di cui al comma 1, primo periodo, è corrisposto ripartendo, tra i soggetti che ne hanno diritto, i fondi relativi alle spese elettorali per le elezioni relative a ciascuno degli organi di cui al medesimo primo periodo. L'ammontare massimo di ciascuno dei predetti fondi è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di un euro per il numero dei votanti nella consultazione elettorale. Ogni partito politico che partecipa alla consultazione elettorale può ottenere un rimborso massimo, per ogni voto conseguito, pari a un euro se ha ottenuto eletti e a 0,25 euro se non ha ottenuto eletti.
      3. Il rimborso di cui al comma 1, secondo periodo, è corrisposto, in caso di richiesta di uno o più referendum effettuata ai sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, ai comitati promotori nella misura di un euro per ogni firma valida raccolta, fino al raggiungimento del numero minimo di firme necessario per la validità della richiesta, se la consultazione referendaria raggiunge il quorum di partecipanti al voto previsto per la sua validità. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il rimborso è dimezzato. In ogni caso, i rimborsi erogati ai sensi del presente comma non possono superare l'equivalente del numero di firme minime richieste per la convocazione di dieci referendum.
      4. L'erogazione dei rimborsi di cui al presente articolo non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fideiussoria da parte dei soggetti che vi hanno diritto. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo e ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai soggetti che vi hanno diritto possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
 

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      5. I soggetti che intendono usufruire dei rimborsi di cui al presente articolo ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Ministro dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per le elezioni relative agli organi di cui al comma 1, primo periodo, ovvero dalla data di svolgimento della consultazione referendaria, allegando, se esistente, l'ultimo bilancio annuale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 5.
      6. L'erogazione dei rimborsi di cui al presente articolo è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del bilancio annuale e della relativa delibera positiva della sezione di controllo sulle associazioni private dotate di personalità giuridica che godono di finanziamenti pubblici della Corte dei conti, adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

Art. 3.
(Limite alle spese elettorali).

      1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento politico, lista o gruppo di candidati che partecipa alle elezioni relative agli organi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché agli altri organi elettivi degli enti locali, comprese le spese direttamente sostenute dai singoli candidati, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di un euro per il numero complessivo degli aventi diritto al voto per la specifica competizione elettorale.

Art. 4.
(Istituzione e compiti della sezione di controllo sulle associazioni private dotate di personalità giuridica che godono di finanziamenti pubblici della Corte dei conti).

      1. È istituita la sezione di controllo sulle associazioni private dotate di personalità

 

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giuridica che godono di finanziamenti pubblici della Corte dei conti, di seguito denominata «sezione».
      2. La sezione provvede al controllo:

          a) dei bilanci annuali dei soggetti di cui all'articolo 1 che godono di finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente;

          b) dei rendiconti relativi alle spese elettorali di cui all'articolo 3.

      3. Ai fini di cui al comma 2, la sezione provvede a redigere i modelli di bilancio annuale e di rendiconto delle spese elettorali.

Art. 5.
(Controllo e pubblicità dei bilanci annuali dei partiti politici).

      1. I rappresentanti statutari dei soggetti di cui all'articolo 1 allo scopo delegati presentano alla sezione, entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio annuale redatto secondo il modello di cui all'articolo 4, comma 3. La sezione adotta la relativa delibera entro sei mesi dalla data della presentazione.
      2. Nel caso in cui il controllo effettuato abbia dato esito positivo, la sezione trasmette la relativa delibera al Ministro dell'economia e delle finanze. Il bilancio annuale e la delibera sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data della trasmissione.
      3. Nel caso in cui il controllo effettuato abbia dato esito negativo, la sezione trasmette la delibera, entro i successivi sette giorni, al Presidente del Consiglio dei ministri. La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data della sua adozione. A decorrere dalla data della pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale il soggetto interessato cessa di ricevere finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni e qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente.

 

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      4. Nel caso di delibera negativa ai sensi del comma 3, il soggetto interessato, al fine di poter nuovamente ricevere finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni e qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente, deve avere provveduto alla previa restituzione delle somme comunque percepite nel corso dell'anno a cui il bilancio oggetto della predetta delibera fa riferimento.

Art. 6.
(Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti e movimenti politici, liste e gruppi di candidati).

      1. I rappresentanti statutari dei soggetti di cui all'articolo 3 allo scopo delegati presentano alla sezione, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento nell'organo in cui sono stati eletti, il rendiconto delle spese elettorali redatto secondo il modello di cui all'articolo 4, comma 3. La sezione adotta la relativa delibera entro sei mesi dalla data della presentazione.
      2. Nel caso in cui il controllo effettuato abbia dato esito positivo, la sezione trasmette, entro i successivi sette giorni, la relativa delibera al Ministro dell'economia e delle finanze. Il rendiconto delle spese elettorali e la delibera sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data della trasmissione.
      3. Nel caso in cui il controllo effettuato abbia dato esito negativo, la sezione trasmette la delibera, entro i successivi sette giorni, al Presidente del Consiglio dei ministri. La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data della sua adozione.

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 5, la sezione, fermo restando quanto disposto dal medesimo comma, nonché dal comma 4 dello stesso articolo 5, applica

 

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una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
      2. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 6, la sezione, fermo restando quanto disposto dal medesimo comma, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 1.000.000 di euro.

Art. 8.
(Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali ai partiti politici).

      1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

      «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, per importi compresi tra 100 e 100.000 euro, effettuate mediante versamento bancario, versamento postale o versamento con carta di credito».

Art. 9.
(Disposizioni fiscali e agevolazioni concernenti l'attività di partiti politici).

      1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

      «1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione

 

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vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari».

      2. Nella tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, il numero 27-ter è sostituito dal seguente:

      «27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari».

      3. Alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «movimenti o partiti politici» sono sostituite dalle seguenti: «partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione».
      4. All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

      «4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione».

      5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai

 

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sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
      6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, devono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni e iniziative dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai medesimi soggetti le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali.

Art. 10.
(Garanzia patrimoniale).

      1. Le risorse erogate ai soggetti di cui all'articolo 1 ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei soggetti beneficiari delle stesse. I creditori dei soggetti di cui al primo periodo non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del soggetto interessato se non qualora essi abbiano agito con dolo o con colpa grave.

Art. 11.
(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico compilativo).

      1. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale

 

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sono riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:

          a) attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti politici;

          b) finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni e qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica in favore di partiti politici;

          c) finanziamenti privati a favore di partiti politici;

          d) rimborso delle spese elettorali in favore di partiti politici;

          e) agevolazioni e finanziamenti in favore di candidati e titolari di cariche elettive;

          f) modelli di bilancio annuale dei partiti politici e di rendiconto delle spese elettorali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3;

          g) controlli e sanzioni.

      2. Nell'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a recepire i rilievi contenuti nei referti formulati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, da parte del collegio di controllo sulle spese elettorali costituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sui consuntivi presentati dai rappresentanti di partiti e movimenti politici, liste e gruppi di candidati.
      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro un mese dal ricevimento dello schema stesso, almeno due mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il parere si intende acquisito.

 

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Art. 12.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogati:

          a) la legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni;

          b) gli articoli 7, commi 1 e 2, 9, 9-bis, 10, 12 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;

          c) gli articoli 5 e 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni;

          d) la legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 9, comma 2;

          e) la legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli 4, 5, commi da 1 a 4, e 10;

          f) la legge 26 luglio 2002, n. 156.

Art. 13.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.